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v1.04 (2008)

Codice penale

Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"Art. 727 codice penale (Maltrattamento di animali) Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da (€ 1.039,90) lire due milioni a (€ 5.164,57) lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizo e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."

Se assistete all'abbandono di un cane o gatto, prendete il numero di targa e denunciate il crimine alla polizia, ai carabinieri o altre forze dell’ordine. Se il maltrattamento è ancora in corso segnalatelo con urgenza onde evitare il protrarsi del reato in base all’art. 55 del codice penale

"Art. 55 codice penale (Eccesso colposo) Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo."

La condizione di maltrattamento o malnutrizione può essere accertata e repressa da qualsiasi pubblico ufficiale o da un veterinario dell'USSL o da una guardia zoofila dell'E.N.P.A. Gli animali devono essere tenuti in condizioni compatibili con la natura propria della specie, valutata anche secondo le necessità etologiche dell'animale. Ciò vuol dire in pratica che è vietato tenere cani alla catena cortissima tutto il giorno, che questi devono avere cibo, acqua ed un riparo dal freddo, dalla pioggia e dal sole. E’ severamente vietato far lottare tra loro i cani o altri animali. Sono previste sanzioni accessorie per certe attività economiche come il trasporto, la mattazione, lo spettacolo, il commercio di animali: confisca degli animali stessi revoca di autorizzazioni e licenze, interdizione dall’attività.

"Art. 638 codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno."

Il reato previsto in questo articolo è un rato più grave della semplice contravvenzione quale è il reato previsto dall’art.727 del C.P., e per tanto non è applicabile il discorso dell’oblazione. Il proprietario dell’animale deve chiedere al giudice (pretore), entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire la persona o le persone che gliel’hanno ucciso o danneggiato. Senza querela non succede nulla e se il proprietario dell’animale ritira la querela il giudice non può più proseguire la sua azione penale. A differenza dell’art. 727 che prevede il maltrattamento degli animali, quindi è perseguibile d’ufficio, cioè una volta che il pretore ha ricevuto la notizia del reato procede da solo fino alla condanna o all’assoluzione. L’art. 638 viene considerato reato contro il patrimonio.
Il legislatore punisce più duramente l’uccisione o il danneggiamento di animali intesi come di proprietà che non il maltrattamento degli animali stessi.
La pena può consistere nella reclusione fino a un anno, ma anche in una multa di Lit. 600.000. Ma se il giudice decide di applicare solo la multa, il potere deterrente di questa norma sarà abbastanza inconsistente. L’unico vantaggio consiste nel fatto che non servono indagini per stabilire se l’animale è stato maltrattato o se ha sofferto, è sufficiente accertare la sua morte o il suo danneggiamento.

Quindi se escludiamo una condanna detentiva, l’art. 727 del C.P. risulta essere più pesante come sanzioni pecuniarie (da 2 a 10 milioni di lire) che non nell’Art. 638 (fino a lire 600.000). Tenendo presente che la non menzione alla condanna nel casellario giudiziale può essere concessa solo nel caso di condanna o pena pecuniaria non superiore a un milione di lire o a pena detentiva non superiore a due anni, il responsabile dei reati di cui all’art. 638 C.P. potrà anche non vedersi infangata la reputazione. Chi invece venisse condannato per maltrattamenti agli animali ai sensi dell’art. 727 C.P. a una pena pecuniaria superiore a un milione di lire vedrà la sua condanna annotata nel casellario.
Perciò bisognerà valutare attentamente tutte queste circostanze prima di avvalersi di una o dell’altra norma. Anche per questo articolo la Corte di Cassazione ha elaborato alcuni principi:
Se un animale viene colpito con un corpo contundente (pietre, bottiglie etc.) per allontanarlo e gli si causa qualche danno, si ha una responsabilità per colpa rilevante esclusivamente in sede civile (Cass. 31 marzo 1953). Il deterioramento dell’animale può essere permanente o transitorio; pertanto sussiste il reato anche nel caso in cui all’animale sia stata cagionata una lesione guaribile in breve tempo (Cass. 27 giugno 1958).
Agli effetti dell’operatività della norma dell’art. 638 C.P. il deterioramento dell’animale può essere di natura temporanea; pertanto sussiste il reato anche nel caso di applicazione dolosa dell'animale [nella specie: cavallo da corsa] di farmaci ipnotico-sedativi volti a produrre una diminuita utilizzabilità e un minor rendimento di esso (Pret. Roma 29 maggio 1973). Perché il caso non venga punito in base all’art. 638 C.P. occorre che il danno in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere evitato con forme meno drastiche della uccisione o danneggiamento dell'animale altrui (Cass. 26 gennaio 1977).